Sicurezza

Guido Savio

                                                                                                            Guido Savio in Consiglio comunale (foto di Giulia Carbone)                                                                                                              

 

«I Cpr non hanno finalità di prevenzione, non incidono sulla sicurezza e il trattenimento non è una misura cautelare né una pena». Sono le parole di  Guido Savio, tra i soci più noti dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), che nei giorni scorsi, in Consiglio comunale, è tornato a parlare dei Centri di permanenza per il rimpatrio.

Quello dei Cpr è un argomento che ancora scatena polemiche accese, soprattutto dopo lo scontro politico che ha visto il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale in contrasto con la maggioranza di sinistra e con il suo stesso partito, che è fermo nel rifiuto di aprire un nuovo Centro in regione.

Oggi, in Italia, ci sono dieci Cpr attivi, istituzionalizzati nel 1998 con la legge Turco-Napolitano poi confluita nel Testo unico sull’immigrazione. «Il trattenimento della persona – ha spiegato Savio – è disposto sempre dal questore ma perde la sua validità nel caso in cui non venga convalidato da un giudice entro 96 ore». La legge italiana prevede che i provvedimenti volti all’allontanamento siano seguiti da un accompagnamento immediato alla frontiera e, proprio quando questo non sia possibile, entrano in gioco i Cpr.

«Solo gli apolidi e cittadini di paesi terzi possono essere trattenuti nei Cpr – continua Savio – mentre per i cittadini appartenenti all’Unione europea è previsto l’accompagnamento immediato nel paese di appartenenza. Per capirci meglio, per il cittadino croato che ha ucciso il Capotreno Alessandro Ambrosio lo scorso gennaio alla stazione di Bologna non è prevista la permanenza in un Cpr».

Il trattenimento all’interno della struttura, finalizzato all’espulsione, può protrarsi fino a un anno e mezzo. Il giudice convalida la permanenza nel Centro per tre mesi, questo indipendentemente dalla ragione per cui si applica il rimpatrio. Ciò vuol dire, spiega Savio «che al giudice è inibita la possibilità di graduare il periodo di limitazione alla libertà personale in funzione delle esigenze caso per caso». Senza contare che, secondo Savio, «le modalità concrete di permanenza non sono disciplinate da una legge ordinaria, ma da disposizioni ministeriali, con il rischio di incostituzionalità. Inoltre, possiamo dire di essere di fronte alla privatizzazione della detenzione perché se il Ministero individua e istituisce i centri, sono poi gli enti privati che gestiscono materialmente la vita all’interno di essi».