fine vita

Riconosciuta l’attenuante dei motivi morali e sociali a Francio Cioni, l’uomo di 74 anni che a Vignola uccise la moglie Laura Amidei, malata terminale, del quale si prendeva cura da anni. La corte d’assise di Modena ha deciso per questo motivo di condannare l’uomo a sei anni e due mesi, tenendo in considerazione l’"altruismo" di Cioni emerso dalle testimonianze. Nella sentenza si legge come non si possa considerare il gesto isolatamente «rispetto a tutta la condotta anteriore osservata dall'imputato nella dedizione, nella vicinanza e nel sostegno umano assicurato alla propria consorte per tutta la sua lunga malattia».

«Non potevo più vederla così», aveva confessato ai carabinieri dopo aver commesso l’omicidio lo scorso 14 aprile 2021, autodenunciandosi dopo aver soffocato con un cuscino la moglie nel sonno. Un gesto mosso da una profonda compassione nei confronti della donna, con la quale viveva da 45 anni, la cui malattia aveva raggiunto gli ultimi stadi. La moglie era infatti una paziente oncologica, alla quale dal 2016 era stato diagnosticato un male incurabile, e aveva detto a più riprese al marito di non voler essere portata in una casa di riposo. Le testimonianze raccolte all’interno del processo hanno evidenziato come Cioni si dedicasse alla sua assistenza «con assoluta costanza e inesauribile dedizione».

La corte presieduta da Pasquale Liccardo ha analizzato tutto il contesto all’interno del quale è maturato l’omicidio. «Si tratta di un contesto specifico per circostanze storiche - si legge nella sentenza - nel quale si riflette una diffusa coscienza sociale che si interroga sulla drammaticità di un gesto assunto in condizioni di assoluta solitudine personale dal coniuge legato da un incondizionato rapporto d'amore». Coscienza sociale che secondo i giudici «ha via via interrogato la giurisprudenza su queste tematiche e sulle tematiche confinanti del fine vita», e secondo i quali chi è chiamato a interpretare le pronunce deve essere in grado di cogliere «i profili di rilevanza e compatibilità costituzionale laddove miri alla salvaguardia di un diritto coerente con un sentimento non pregiudizialmente ancorato a apriorismi ideologici o di principio», fermo restando che riconoscere l'attenuante non mira a superare la condotta illecita, ma a consentire un'articolazione motivata e coerente della pena.

 

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