Sicurezza
Il Codice di procedura penale, che regola i dispositivi di controllo elettronico (foto Ansa)
L'articolo 275-bis del Codice di procedura penale, rubricato Particolari modalità di controllo, disciplina l'impiego e le modalità di utilizzo del braccialetto elettronico sia con riguardo ai soggetti sottoposti ad arresti o detenzione domiciliare, sia come misura accessoria al divieto di avvicinamento imposta all'imputato per atti persecutori (stalking)
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Qui il testo integrale della norma:
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica , ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.
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Come si evince dalla lettera della norma, la legge, da un lato, prevede la possibilità, per il giudice, di prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, inclusa quella operativa; dall’altro subordina l’applicazione concreta dello strumento al consenso dell’imputato. Una volta accettato il mezzo di controllo, quest'ultimo è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. In caso di rifiuto, il giudice prevede l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Il rifiuto porta a disattendere la ragione della disposizione che, dalla lettura della relazione illustrativa alla legge n.4 del 19 gennaio 2001 (che ha introdotto l’articolo 275-bis nel Codice di rito), va individuata nell’esigenza di monitorare a distanza gli spostamenti dell’imputato, senza l’impiego continuo di forze dell’ordine, nonché di alleggerire il sovraffollamento carcerario, sostituendo la custodia cautelare che, va ricordato, è considerata l’extrema ratio delle misure astrattamente previste dal legislatore prima della condanna definitiva, spesso però inevitabile considerata la pericolosità dell'imputato.