Incidenti

Il costo sociale nazionale degli incidenti stradali supera i 18 miliardi di euro annui (foto Ansa)

 

Un miliardo e settecentomila euro. È il costo dell’incidentalità stradale con lesioni alle persone sostenuto nel 2024 in Regione, pari a 377 euro pro capite e con una ripercussione sul totale nazionale (che è di circa 18 miliardi) del 9,2%. Dati che sono tornati sotto la luce dei riflettori dopo che il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti e annullato l’ordinanza di Bologna Città30. Nel 2024, al suo primo anno di applicazione, la riduzione del limite di velocità in alcune vie della città aveva concorso a portare al risultato di zero pedoni uccisi e a un calo significativo dei feriti e dell’incidentalità generica.

Per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, si tenga ben presente che i costi sociali degli incidenti stradali costituiscono soltanto una stima del danno economico subito dalla società a causa di tali eventi. E come risulta dai rapporti Istat, il danno economico corrispondente non è mai rappresentato da una spesa diretta sostenuta dalla società ma dalla quantificazione economica degli oneri che, a diverso titolo, gravano sulla stessa a seguito delle conseguenze causate, appunto, da un incidente stradale. Particolarmente interessante è il metodo di calcolo di tale costo, là dove le voci considerate si riferiscono sempre al singolo individuo coinvolto e comprendono la mancata produttività, i danni non patrimoniali, le spese per il trattamento sanitario, i danni danni materiali a veicoli, edifici, strade, e i costi di intervento dei servizi di emergenza, quelli costi processuali e quelli di amministrazione.

Nel dettaglio, l'operazione complessa necessaria al risultato finale impone di moltiplicare il costo medio umano per ferito e il numero dei feriti totali, il cui risultato si somma poi al costo medio umano per decesso. Questo primo parziale risultato si moltiplica nuovamente per il numero di morti totali, sommati ai costi generali medi per incidente prima moltiplicati per il numero totale di incidenti stradali con lesioni.

Tra le voci di danno che astrattamente possono poi essere liquidate in un successivo procedimento giudiziario, particolarmente problematica è quella che include il danno esistenziale da perdita di congiunto, non tipizzato specificamente dalla legge ma incluso, per orientamento giurisprudenziale costante, nell'alveo del più generale danno non patrimoniale. Attraverso l'interpretazione estensiva della corrispondente norma del Codice Civile (l'art. 2059) si arriva oggi a riconoscere un'autonoma voce di ristoro patrimoniale ai parenti della vittima, somma che, contestualmente, vale ad aumentare i costi sociali complessivi dell'incidentalità stradale.