Cremazioni
Il cimitero della Certosa a Bologna (foto Ansa)
La normativa che regola la dispersione delle ceneri in Emilia-Romagna è contenuta nella Legge regionale n. 19 del 29 luglio 2004, conosciuta come “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”. Un testo che ha ridefinito in modo chiaro le regole e le condizioni entro cui è possibile procedere alla dispersione delle ceneri.
Il primo passaggio richiesto per procedere allo spargimento è l’ottenimento di una specifica autorizzazione da parte della Polizia Mortuaria o dell’Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. A tale richiesta deve essere allegata una dichiarazione formale, nella quale vengono indicati la persona incaricata di eseguire la dispersione e il luogo prescelto. Quando il defunto non ha lasciato una volontà scritta, la legge consente la dispersione solo se tutti i parenti più prossimi sottoscrivono il loro consenso.
In alcuni Comuni, tuttavia, questa possibilità è riconosciuta esclusivamente in presenza di una volontà espressa in vita dal defunto. La legge precisa anche chi può materialmente occuparsi della dispersione: il coniuge, un familiare avente diritto, l’esecutore testamentario, oppure il rappresentante legale di un’associazione riconosciuta che preveda tra i suoi scopi la cremazione dei propri iscritti. Qualora nessuno di questi soggetti sia disponibile, l’incarico può essere affidato al personale comunale autorizzato o a imprese funebri abilitate.
La legge indica poi le aree in cui la dispersione può avvenire: nei cimiteri, in natura o in proprietà private. Più nello specifico, all’interno dei cimiteri essa è ammessa soltanto nelle zone appositamente predisposte. La dispersione in natura può essere invece effettuata anche in mare, nei laghi o nei fiumi, ma unicamente in tratti liberi da natanti e distanti da strutture o manufatti. Per il mare, la dispersione è consentita ad oltre mezzo miglio dalla costa, ad esclusione del periodo dal 1 maggio al 30 settembre. Per quanto riguarda le aree aperte come montagna o parchi è invece possibile spargere le ceneri a una distanza di almeno 200 metri da centri abitati e insediamenti produttivi. Infine, la dispersione in aree private deve svolgersi all’aperto, con il consenso dei proprietari, e non può in nessun caso essere associata ad attività lucrative. Resta fermo il divieto assoluto di disperdere le ceneri all’interno dei centri abitati.